Uno dei principi fondamentali che regola la cittadinanza italiana è l’acquisto per nascita: chi è cittadino italiano trasmette la cittadinanza ai figli.

Ciò vale sia per gli uomini che per le donne, sia all’interno del matrimonio che fuori, senza limiti di tempo e senza necessità che ci sia un provvedimento dello Stato Italiano che conceda l’acquisto.

Ciò significa che per il solo fatto di essere discendenti di un avo italiano si è cittadini italiani, a patto che non vi siano state rinunce o perdite volontarie della cittadinanza nella linea di successione. In tal senso, si parla infatti di riconoscimento e non di acquisto della cittadinanza, perché essa è già acquistata alla nascita.

Si può retroagire di generazione in generazione, fino a trovare l’avo che era ufficialmente iscritto ai Registri civili italiani e che è emigrato. I discendenti degli avi italiani possono chiedere il riconoscimento della cittadinanza, presso il Consolato Italiano competente o presso il Comune italiano di residenza.

 

Analizziamo la questione più nel dettaglio.

Normativa

In tema di acquisto della cittadinanza italiana, la normativa di riferimento è costituita dalla legge n. 91 del 1992, il cui art. 1 stabilisce che

“1) E’ cittadino per nascita:

a) il figlio di padre o di madre cittadini;

b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono.”

Tale norma ha modificato ed abrogato la previgente legge n. 555 del 1912 che ha regolato la materia per quasi un secolo. In precedenza la materia era molto diversa: in particolare l’art. 10 comma 3 e art. 1 della legge 555/1912 sancivano che fosse cittadino per nascita il discendente del padre italiano e che la donna perdesse automaticamente la cittadinanza italiana nel momento in cui essa di sposava con uno straniero.

Attualmente la cittadinanza iure sanguinis è quindi un diritto che si acquisisce al momento e per il solo fatto della nascita da genitore italiano, a prescindere da ogni manifestazione di volontà di acquisto.

Il diritto di cittadinanza è un diritto personalissimo, il quale viene quindi trasmesso di generazione in generazione anche se non viene esercitato o se il titolare non ne era a conoscenza.

Tutti i discendenti diretti di cittadini italiani sono quindi italiani e possono vedersi riconosciuto il proprio diritto di cittadinanza. I tempi ed i modi, tuttavia, cambiano di caso in caso e possono richiedere un procedimento amministrativo presso il Consolato o presso il Comune di residenza oppure un procedimento giudiziale nel caso di discendenza materna ante 1948 (vedi pagina dedicata).

Procedimento amministrativo – prassi

Tecnicamente la domanda di riconoscimento segue un procedimento amministrativo che viene disciplinato nel dettaglio dalla circolare n. K.28.1 dell’8 aprile 1991 del Ministero dell’Interno. Essa stabilisce una competenza diversa a seconda del luogo di residenza del richiedente:

se il richiedente risiede all’estero: la richiesta va presentata all’Autorità Consolare estera di residenza

se il richiedente risiede in Italia: la richiesta va presentata al Comune di residenza,

In entrambi i casi il richiedente deve produrre documentazione comprovante la discendenza con un avo italiano, mediante gli atti di stato civile di nascita, di matrimonio e di morte, opportunamente tradotti e legalizzati, nonché l’assenza di rinunce alla cittadinanza italiana da parte dello stesso avo in qualità di cittadino italiano. Tale ultimo documento si ottiene con specifica richiesta al consolato di competenza che rilascerà un’apposita certificazione.

In casso di procedimento in Italia, il Comune di residenza dovrà accertare la veridicità dei documenti prodotti e dovrà quindi verificare con il Consolato competente se effettivamente i documenti presentati corrispondono agli originali.

Come detto, il procedimento avanti il Comune italiano è riservato ai residenti, quindi – nel caso di straniero che si trasferisca in Italia – è necessario ed indispensabile prima chiedere ed ottenere la residenza e poi presentare la domanda di riconoscimento della cittadinanza.

Lo Studio Legale Gabaldo Cosaro fornisce assistenza per la predisposizione e cura delle domande, per la gestione del procedimento con l’autorità comunale e la definizione del procedimento di riconoscimento.

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