I discendenti di donna italiana nati prima del 1.1.1948 (data di entrata in vigore della Costituzione Italiana) possono ottenere la cittadinanza italiana presentando un ricorso al Tribunale di Roma.

Vantaggi:

  • i tempi sono relativamente brevi (18-24 mesi circa);
  • trattandosi di procedimento civile avanti il Tribunale, l’avvocato italiano opera per delega; non è quindi necessaria la presenza del cliente in Italia né la richiesta di residenza, che viceversa è condizione indispensabile per procedere tramite un Comune italiano;
  • il procedimento è monitorato ed il cliente può seguirne l’avanzamento con apposita app;
  • sono possibili ricorsi cumulativi, quindi in caso di familiari dello stesso albero genealogico il procedimento può essere condiviso, con riduzione significativa dei costi.

Analizziamo la questione più nel dettaglio.

Il problema nasce dal fatto che la legge n. 555 del 1912 (ovvero la legge sulla cittadinanza sino all’entrata in vigore della l. 91/1992) era discriminante per la donna, in quanto prevedeva che solo il padre trasmetteva la cittadinanza e che la donna italiana perdeva la cittadinanza nel momento in cui si sposava con uno straniero.

Tali norme sono state dichiarate incostituzionali dalla nostra Corte Costituzionale con le sentenze n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, le quali, di fatto, hanno reso inapplicabile ed inefficace tale distinzione fra uomo e donna, penalizzante per quest’ultima.

A fronte di queste sentenze, quindi, i diritti della donna sono stati equiparati all’uomo in punto cittadinanza, ma ciò non è stato sufficiente per una parificazione totale. Infatti, Il Ministero degli Interni (circolare n. 9 del 04.07.2001) ritiene che la sentenza non possa retroagire oltre il 1.1.1948. Esso ritiene che possano usufruire della parità di posizione fra uomo e donna (e quindi la possibilità di far valere la discendenza da madre italiana) solo i soggetti nati dopo tale data.

Quindi la via amministrativa è di fatto percorribile solo per i figli nati dopo il 1 gennaio del 1948 da donne italiane sposate dopo il 1 gennaio del 1948. Ai discendenti da donna italiana nati prima del 1948 (e ai loro eredi) non resta che procedere con la c.d. “via giudiziale materna” ovvero presentare ricorso avanti il Tribunale di Roma.

La necessità di seguire la via giudiziale vale anche per i discendenti nati dopo il 1948 ma da madre italiana che ha sposato uno straniero prima del 1948 (e che quindi ha perso la cittadinanza per effetto della legge 555/1912 prima dell’entrata in vigore della Costituzione).

Essi possono richiedere la cittadinanza per via giudiziaria, instaurando un giudizio nei confronti del Ministero degli Interni per sentire dichiarare il diritto del richiedente al riconoscimento della cittadinanza.

Presentato il ricorso con l’assistenza di un avvocato, il Tribunale analizza la documentazione, attesta il diritto del richiedente e ne accerta il suo status di cittadino, ordinando le relative trascrizioni ed iscrizioni nei registri di stato civile.

Anche in tal caso è necessario produrre tutta la documentazione prevista dalla normativa (in particolare dalla circolare k.28 del Ministero degli Interni), in regola con la traduzione e la legalizzazione.

Fermo restando che ogni giudizio fa storia a sé, il procedimento in genere si conclude entro i due anni (alcuni procedimenti hanno avuto una durata di circa 10-12 mesi) e non necessita della presenza personale delle parti, in quanto ogni attività è svolta dal legale munito di specifica procura. Tale aspetto consente di evitare tempi e spese di un trasferimento in Italia.

Lo Studio Legale Gabaldo Cosaro fornisce assistenza per la redazione del ricorso, il deposito e la gestione del procedimento avanti il Tribunale di Roma e la successiva fase amministrativa di trascrizione degli atti nei registri anagrafici.

Per ulteriori dettagli ed informazioni, compilate il modulo di contatto.

 

 

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